Sicurezza degli impianti negli edifici: Nessun blocco nei rogiti lo assicura il Consiglio Nazionale del Notariato
L’art. 13 del decreto 22 gennaio 2008, n.37 prevede testualmente:
“Documentazione 1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.”
Testo completo del Decreto 22 gennaio 2008
La circolare del Notariato del 18.03.08 il Consiglio Nazionale del Notariato definisce in merito al citato decreto n. 37/2008:
Le conclusioni precisano testualmente:
“ E’ certamente ammissibile, in base al codice civile, una deroga convenzionale all’obbligo di garanzia della conformità degli impianti prevista dall’art. 13 in capo all’alienante(venditore): le parti possono, cioè continuare a pattuire l’esclusione di tale obbligo di garanzia, eventualmente ponendo a carico dell’acquirente l’onere di provvedere successivamente all’adeguamento degli impianti stessi, o in alternativa prevedendo obblighi diversi a carico dell’alienante (venditore) (ad esempio, quello di provvedere successivamente all’adeguamento).
- Nell’ipotesi in cui nessuna previsione di garanzia sia contenuta nel contratto, non sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 15, ma trovano unicamente applicazione le norme codicistiche sulla garanzia per vizi.
- Analogamente, nel caso di mancata allegazione delle certificazioni di conformità (o equipollenti) in assenza di un patto espresso di deroga, non può ipotizzarsi l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15, salva sempre l’ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità contrattuale.
- Impregiudicata quindi la commerciabilità degli immobili, la validità degli atti di trasferimento e l’inapplicabilità di sanzioni amministrative per quanto sopra descritto, dovranno essere invece approfondite le interferenze della normativa in oggetto con la ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità dell’alienante (venditore) per inadempimento, nei casi in cui il contratto ometta di regolamentare il profilo in esame”
Testo completo della Circolare del Notariato
Sicurezza degli impianti: le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico
Le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione delle nuove disposizioni per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici in vigore dal 27 marzo 2008 (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37) precisa:
a) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile
b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza
c) i contenuti della garanzia del venditore
d) la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore
e) i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione di talune sanzioni
f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina
Testo completo delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico
Alla luce di quanto sopra riportato possiamo ritenere che gli obblighi previsti dall’articolo 13 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 non sono inderogabili. Certamente a partire dal 27 marzo 2008, (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) esisteranno due diverse tipologie di fabbricati: quelli con gli impianti non a norma e senza certificazione e quelli con gli impianti a norma ed in regola con le certificazioni.